Daspo di gruppo, c'è il primo caso in Puglia: colpiti dal divieto 7 tifosi del Nardò

Daspo di gruppo, c'è il primo caso in Puglia: colpiti dal divieto 7 tifosi del Nardò
Il 13 novembre i supporter granata in trasferta a Francavilla Fontana per la gara di andata della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza si resero protagonisti di disordini. Nelle ore successive ci fu un arresto, ma le indagini sono proseguite. La replica: "Provvedimento ingiusto, nessuna violenza

Si tratta del primo caso di applicazione del Daspo di gruppo per fatti di violenza accaduti sul territorio regionale. L’inasprimento della normativa di riferimento, tradotto in legge nello scorso ottobre, ha portato alla sanzione nei confronti di 7 esponenti della tifoseria del Nardò che il 13 novembre scorso si sarebbero resi protagonisti del lancio di bombe carta e di altri oggetti pericolosi.

La prima venne scagliata contro un’auto in sosta mentre i granata, a bordo di autobus, si stavano avvicinando al campo sportivo di Francavilla Fontana dove era il programma la gara di andata della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza; altre due furono lanciate insieme ad oggetti contundenti una volta che i supporter sono scesi dai mezzi. La maggior parte di loro ha coperto il volto per tentare di sfuggire all’identificazione.

Che le intenzioni dei neretini non fossero delle migliori lo hanno confermato le immediate perquisizioni sui bus dove venivano rinvenuti altri piccoli ordigni, passamontagna e altri oggetti come candele per motoveicoli. E nelle ore successive all’incontro venne arrestato un tifoso, Fernando De Mitri, 28enne.

Ma le indagini sono proseguite di concerto tra la compagnia dei carabinieri di Francavilla Fontana, la questura di Brindisi, il commissariato di Nardò e con la collaborazione del personale della polizia scientifica di Lecce che ha reso possibile l’identificazione dei responsabili. E così il questore di Brindisi ha firmato i sette Daspo, che vanno dai 5 ai 3 anni con obbligo di firma.

Il legale: "Daspo ingiusto: nessun atto di violenza"

Nel pomeriggio, la corposa replica dell’avvocato Giuseppe Milli, che difende quattro fra i giovani coinvolti, con una sua nota a sua firma. “Intanto non trattasi dell'applicazione del cosiddetto Daspo di gruppo come appare nel comunicato pubblicato: i sette provvedimenti emessi nei confronti dei tifosi neretini hanno portata e durata diversa tra loro e sopratutto fanno riferimento non a manifestazioni attive di violenza ma in gran parte solo a presunta violazione dell'art 5 della legge numero 152/1975 come si evince dalla narrativa dell'atto che fa espresso ed unico riferimento a informativa di reato numero 67/129 del 12 dicembre 20114 redatta dal Nor di Francavilla Fontana”.

Secondo il legale, dunque, “almeno per quattro dei ragazzi di Nardò il reato contestato non riguarda episodi o fatti di violenza ma la legge che fa divieto dell’uso dei caschi protettivi o di altri mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona senza giustificato motivo, ed in ogni caso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico".

“Viene spontaneo pertanto ridimensionare, e di molto, il caso atteso che per uno di questi, il signor Michele Piccione, addirittura si è giunti al paradosso. O quasi”, aggiunge. “Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, sfociata nella denuncia a piede libero inviata presso la Procura della Repubblica di Brindisi e sintetizzata nella parte motiva del provvedimento del questore,  non appena sceso dal pullman indossava una vistosa sciarpa intorno al collo in modo da coprire parte del volto e del naso lasciando cosi visibili solo gli occhi”.
Tale è, e nulla più, la condotta integrante il delitto contestato. A Michele Piccione non è stata contestata alcun’altra ipotesi di reato, né a costui è stato notificato verbale d’identificazione ed elezione di domicilio”.

“Va da sé – prosegue il legale - che in una giornata di freddo intenso quale quella del 13 novembre 2014, per giunta alle ore 19 (orario di inizio della gara) è oltremodo logico coprirsi (parzialmente) il viso con una sciarpa che peraltro era di uso comune e non quelle di utilizzate in manifestazioni politiche violente”.

“Ed ancora – aggiunge , come per stessa ammissione della polizia giudiziaria  -, si è accertato che Piccione comunque non avesse fatto uso di passamontagna, cappucci, cappelli, ma, appunto indossasse solo una sciarpa tale da rendere visibili gli occhi e la parte superiore del capo. Non a caso il piccione è stato debitamente identificato a seguito della visione delle videoriprese filmate.- Fatto questo assolutamente impossibile se avesse davvero travisato il suo volto per intero per altre ragioni”.

L’avvocato Milli aggiunge anche che Michele Piccione aveva “regolare biglietto per l'ingresso allo stadio” e che “quindi non faceva parte della frangia estrema della tifoseria neretina sprovvista di biglietto e travisata, rea di aver posto in essere manifestazioni di violenza attiva in occasione dell'incontro di calcio Francavilla-Nardò”. Prosegue dicendo che “non ha fatto parte del gruppo violento che, una volta terminati gli incidenti, è andato via senza nemmeno entrare allo stadio e ciò lo si evince dal fatto che egli è regolarmente entrato tanto da essere stato pacificamente ripreso all'interno del settore riservato alla tifoseria ospite”.

Il legale si chiede perché “dovrebbe scontare cinque anni di daspo con altrettanti cinque di presentazione per la firma”. “Strada facendo escono fuori le follie della legge numero 146/2014 – aggiunge l’avvocato Milli -: questo ragazzo, solo per effetto della recidiva (Daspo scontato nel 2007 e nel 2008 ), dovrà scontarne un nuovo”.

"Il reato commesso? A parte le generiche allusioni a fatti accaduti, il mio assistito è stato denunciato a piede libero solo e soltanto per la violazione della legge numero 152/1975: il recidivo non potrà subire un daspo inferiore a 5 anni e superiore a 8 anni, con buona pace dell'articolo 13, secondo comma, della Costituzione Italiana: In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto".

"Orbene - prosegue -: l'obbligo di presentazione alla pubblica sicurezza altro non è se non un'evidente limitazione della libertà personale, pertanto interviene il giudice e non il Tar che deve convalidare detta misura accessoria: vi sembra questo sia un caso eccezionale ed urgente? Chiunque avesse avuto in passato un Daspo, anche ingiusto come quello dei leccesi a Pagani - conclude -, se dovesse indossare una sciarpa che copre il viso in trasferta in occasione di incidenti ai quali non ha preso parte si prepari perché prenderebbe un altro daspo da 5 ad 8 anni".